Art. 1.
(Definizione del Fondo di risparmio per la gioventù).

      1. Il Fondo di risparmio per la gioventù, di seguito denominato «Fondo di risparmio», è il Fondo costituito in favore di un minore, il quale sia cittadino italiano o residente legalmente nel territorio nazionale, che alla data della costituzione del Fondo non abbia compiuto il settimo anno di età, e vincolato fino a che il medesimo soggetto non abbia raggiunto la maggiore età o conseguito l'emancipazione ai sensi dell'articolo 390 del codice civile.